Nella risposta n. 809 del 14 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha risposto anche a un quesito riguardante l'individuazione del limite di spesa ammesso al Superbonus 110% per l'intervento "trainato" di sostituzione della caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili.
L’amministrazione – ricordando, tra l’altro, che tale intervento è ammesso al Superbonus solo se eseguito congiuntamente a un intervento finalizzato all'efficienza energetica "trainante", nel caso in esame l'isolamento termico dell'involucro esterno dell'edificio - chiama all’appello la circolare n. 30/2020. In questa occasione ha osservato che, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile, la norma di riferimento (comma 2, articolo 119, Dl “Rilancio”) prevede un limite massimo di detrazione spettante e stabilisce infatti che l'aliquota del 110% si applica "nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”. In tale ipotesi, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è necessario dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
A conti fatti, considerato che l’articolo 14, comma 2-bis, del Dl n. 63/2013 stabilisce che, per i lavori di efficientamento energetico, la detrazione massima è pari a 30mila euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus sarà di 27.273 euro.
Leggi anche: “Lavori da Superbonus 110% effettuati su un condominio minimo: chi deve effettuare i pagamenti per non perdere l’agevolazione?”