Non è possibile installare presso il proprio impianto incentivato in Conto Energia moduli fotovoltaici anche successivamente alla data di scadenza dei relativi certificati di conformità: al momento della sostituzione i moduli installati devono avere una certificazione in corso di validità.
L’installazione di moduli i cui certificati risultino scaduti può avvenire nel solo caso in cui il titolare possa dimostrare che tali moduli sono stati acquisiti al momento della realizzazione dell’impianto (ad esempio con finalità di scorta, o per ovviare il rischio futuro di non poter reperire sul mercato moduli analoghi).
Lo ha precisato il Gestore dei servizi energetici (Gse) nell'incontro del 19 luglio scorso con assoRinnovabili.
COMPONENTI SOSTITUITI DESTINATI AD ALTRI USI. Nel caso di sostituzione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile è tenuto a dare evidenza al GSE della destinazione del componente sostituito fornendo informazioni circa la destinazione di tali componenti. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016, il GSE dovrà definire una procedura per disciplinare le modalità di gestione in esercizio anche per gli impianti fotovoltaici.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE – CAMBIO COLTURA. Nel caso di un impianto fotovoltaico realizzato su serra e incentivato in Conto Energia, il soggetto responsabile può modificare la coltivazione sottostante, mantenendo inalterate le condizioni e i requisiti in base ai quali lo stesso impianto è stato ammesso al relativo meccanismo di incentivazione, senza dover trasmettere a GSE alcuna comunicazione di variazione coltura.
UTILIZZO ALTERNATO DI DUE MOTORI IN UN IMPIANTO A BIOENERGIA. Per quanto riguarda gli impianti a bioenergia, il Gse conferma che è consentito l’utilizzo di un motore sostitutivo (ed equivalente) a quello principale in occasione della revisione di quest’ultimo, mantenendo però il secondo motore in esercizio per una durata superiore a quella strettamente necessaria alle operazioni di revisione e mediamente pari ad un biennio di funzionamento, trascorso il quale esso stesso necessiterebbe di revisione. La comunicazione dell’avvenuta sostituzione deve, in ogni caso, essere fatta tramite il portale SIAD.
RECESSO DALLO SPALMAINCENTIVI VOLONTARIO/RICALCOLO COEFFICIENTE DI GRADAZIONE. Una volta esercitata l’opzione dello “spalmaincentivi volontario” non è più possibile recederne per ritornare allo schema di incentivazione originario. Non è inoltre prevista la ri-parametrizzazione dei coefficienti in base alle sopraggiunte condizioni di esercizio. Tra l’altro, la rimodulazione dell’incentivo non è correlata a questi fattori.
NUOVO IMPIANTO DMV SU OPERA DI SBARRAMENTO A SERVIZIO DI UN IMPIANTO INCENTIVATO E INTERCONNESSIONE FUNZIONALE IMPIANTI IDROELETTRICI. Il Gestore ha anche precisato che gli impianti per i quali siano state riutilizzate, anche parzialmente, le opere idrauliche di un precedente impianto e riferibili allo stesso salto idroelettrico non potranno essere ammessi agli incentivi per la categoria del “nuovo impianto”. Parimenti, si specifica che la modifica dei parametri di concessione di una specifica derivazione idroelettrica non costituisce un elemento sufficiente a considerare l’impianto oggetto della medesima concessione un “nuovo impianto”.
Fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, possono invece accedere agli incentivi per la categoria del “nuovo impianto” gli impianti che, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) e all’articolo 10, comma 3, lettera e), del D.M. 6 luglio 2012 e/o all’articolo 4, comma 3, lettera b) e all’articolo 10, comma 3 lettera f), iii., iv., v. vi. del D.M. 23 giugno 2016, utilizzino un salto idroelettrico nuovo, distinto e che abbiano una specifica concessione di derivazione d’acqua o, in caso di concessione condivisa, che la stessa preveda per l’impianto in questione una specifica potenza nominale media annua.
Al fine di valutare il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi da parte dell’impianto esistente, è necessario che provvedere al pagamento dei corrispettivi di cui al DM 24 dicembre 2014 anche per le modifiche intervenute su quest’ultimo.