Con l'ordinanza n.1659/2020 pubblicata il 7 febbraio, il Tar Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia il seguente quesito:
“Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;
in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TfUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia”.
Ancora una volta, dunque, la Corte Ue viene interpellata sulla questione concernente lo “Spalma-incentivi”, cioè la rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW.
L'ordinanza n.1659/2020 non è l'unica fra le recenti.
In allegato l'ordinanza