Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto Taglia Bollette (decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).
Lo dispone il decreto del Mef 29 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 22 gennaio 2015.
ART. 1. Il provvedimento, da tempo sollecitato dalle associazioni del settore del fotovoltaico, stabilisce che la garanzia dello Stato viene concessa a titolo oneroso ed e' diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da CDP a favore di banche, economicamente e finanziariamente sane, per l'erogazione dei finanziamenti. Entro tale limite massimo di copertura, la garanzia dello Stato copre fino all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di CDP nei confronti della banca.
La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna garanzia concessa da CDP a banche sui finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani, beneficiari della tariffa incentivante. Entro il predetto limite, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento della somma liquidata da CDP alla banca garantita.
Ai fini della individuazione di banche e di soggetti economicamente e finanziariamente sani, CDP applica gli orientamenti comunicati dalla Commissione europea.
ART. 2. La garanzia dello Stato sulle esposizioni è remunerata da CDP mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP sulla quota non garantita dallo Stato dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia.
CDP, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato, monitorandone l'andamento per l'intera durata dell'operazione.
La convenzione definisce le modalita' e la periodicita' con cui CDP comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' informatiche, gli esiti dellevalutazioni, nonche' gli altri dati necessari alla quantificazione del corrispettivo e all'efficace monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono definite le modalita' di calcolo e di versamento della remunerazione, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da CDP.
ART. 3. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla CDP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza:
a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla banca;
b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da CDP a seguito di escussione da parte della banca garantita.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a CDP dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dalla convenzione stipulata.
A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, in tutti i diritti spettanti a CDP verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per il tramite della stessa CDP che puo' avvalersi di soggetti professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella convenzione, al recupero delle somme pagate a CDP, degli interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonche' delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Le somme recuperate da CDP a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della CDP.
Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il recupero, devono essere versate da CDP al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.
ART. 4. I criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP.