Le spese di progettazione per opere pubbliche finanziate con gli oneri di urbanizzazione: lo prevede un emendamento al decreto fiscale collegato al disegno di legge di Bilancio 2018.
L'emendamento, approvato dalla commissione Bilancio del Senato, integra il comma 460 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Questo comma dispone che “a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano.”
L'emendamento approvato aggiunge, dopo le parole: ''nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano'', le seguenti: ''e a spese di progettazione per opere pubbliche''.