Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 37/2021 depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.
La Consulta ha accolto il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021.
Il ricorso è stato accolto limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.
In allegato la sentenza
Leggi anche: “Covid-19, Consulta: la profilassi è di competenza esclusiva dello Stato. Sospesa la legge della Valle d’Aosta”