La norma sullo split payment (scissione dei pagamenti), in vigore dal 1° gennaio 2015, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito, comprese le ritenute a titolo di acconto.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, sui quesiti formulati dai giornalisti specializzati.
Nella circolare viene precisato che il nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” non si applica in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali (regime del margine, agenzie di viaggio, eccetera) che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Le Pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, dovranno provvedere alla regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, corrispondendo l’imposta con le modalità previste da tale procedura.
REVERSE CHARGE NEL SETTORE ENERGETICO. Tra i “certificati relativi al gas e all’energia elettrica”, ai quali la Legge di Stabilità 2015 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge, rientrano anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (“certificati bianchi”) e le garanzie di origine.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete, non vengono inserite nella dichiarazione ma mostrate in un apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle e, eventualmente, inserirle nel precompilato. Nel momento in cui la dichiarazione viene integrata, seppure con i dati indicati nel prospetto, non può essere considerata “accettata senza modifiche” e non è perciò esclusa dal controllo formale.
La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire di detrazioni e/o deduzioni è fatta sempre nei confronti del contribuente. Pertanto, se vengono disconosciute detrazioni o deduzioni per assenza dei requisiti soggettivi, imposta, sanzione e interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche se la presentazione della dichiarazione avviene tramite Caf o professionista.