Fisco

Split payment, in Gazzetta il secondo decreto di rettifica con le semplificazioni per i rimborsi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che elimina il riferimento alle condizioni previste nel DM 22 marzo 2007. Domande entro il 30 aprile

martedì 24 febbraio 2015 - Redazione Build News

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Semplificazioni per i rimborsi dell'Iva da effettuarsi in via prioritaria. È quanto prevede il nuovo decreto del ministero dell'Economia e Finanze del 20 febbraio 2015 che apporta una modifica al precedente DM del 23 gennaio 2015 contenente le regole attuative sullo split payment, il meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Il nuovo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2015.

Ricordiamo che l’articolo 8 del DM del 23 gennaio 2015 (LEGGI TUTTO) dà attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

I rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.

CANCELLATO IL RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL DM 22 MARZO 2007. Il nuovo DM del 20 febbraio ora in Gazzetta sopprime le parole “fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007”. Il nuovo decreto, dunque, elimina il riferimento alle condizioni previste nel DM 22 marzo 2007, che prevedono che il contribuente sia in attività da almeno 3 anni, che l'ammontare del credito Iva sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o a 3.000 euro per i rimborsi trimestrali, e che l'eccedenza superi il 10% dell'imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento della richiesta.

LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A PARTIRE DALLE RICHIESTE DI RIMBORSO RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2015. Le disposizioni del nuovo DM 20 febbraio 2015 si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015. Pertanto, le domande potranno essere presentate entro il 30 aprile all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, ad oggi non c'è ancora né il nuovo modello TR né il codice che identifica la priorità nei rimborsi.

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