Lo split payment rappresenta una misura giustificata dalla dimostrata esigenza antifrode ed è proporzionata all’obiettivo di contrastare l'evasione fiscale.
Lo ha riconosciuto il consiglio dell’Unione europea che ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo dello split payment, cioè della scissione dei pagamenti Iva.
La decisione del Consiglio Ue - n. 2015/1401 del 14 luglio 2015 – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 217 del 18 agosto 2015.
Introdotto dalla legge di stabilità 2015 e disciplinata dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, il meccanismo prevede che, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (contemplate dal citato articolo 17-ter), per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
RELAZIONE A BRUXELLES ENTRO 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT. L’Italia dovrà trasmettere alla Commissione entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello split payment una relazione sulla situazione generale dei rimborsi Iva ai soggetti passivi interessati dalla scissione dei pagamenti e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
MODIFICATA LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI. Per assicurare l’efficienza dei rimborsi, contestualmente all’introduzione dello split payment, è stata modificata – attraverso la lettera c) del comma 629, articolo 1, della legge di stabilità 2015 - la disciplina dei rimborsi di cui all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del Dpr 633/1972.
Questa norma, che individua i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), all’atto della richiesta di rimborso Iva, include l’ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine, dal 1° gennaio 2015, anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17-ter.
RIMBORSI PRIORITARI. Il successivo comma 630 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2015, ha previsto, inoltre, che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della Pa, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
In proposito, l’articolo 8 del Dm del 23 gennaio 2015, rubricato “Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria” – modificato dal Dm del 20 febbraio 2015 – stabilisce al comma 1 che “La disposizione di cui all’articolo 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972”.
Al fine di ampliare la platea dei rimborsi prioritari da split payment, il Dm del 20 febbraio 2015 consente i rimborsi prioritari anche ai soggetti passivi interessati che non rispettino le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2007: esercizio dell’attività da almeno tre anni, eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10mila euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale, eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.