Dopo l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 (Dl 50/2017 e decreto Mef del 27 giugno 2017), sono stati istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 139/E del 10 novembre i seguenti codici tributo: “6041” per il modello F24; “621E” per il modello F24 Ep.
I codici consentiranno il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” dell’Iva dovuta. L'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il tributo diventa esigibile, senza possibilità di compensazione.
In sede di compilazione dell’F24, il codice è esposto nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e indicando nei campi “rateazione/regione/prov/mese rif.” e “anno di riferimento” il mese e l’anno cui si riferisce il pagamento nei formati “00MM” e “AAAA”.
In sede di compilazione del modello F24Ep, nella sezione “contribuente” va inserito il codice fiscale e la denominazione della pa che esegue il pagamento, nella sezione “dettaglio versamento” sono indicati i seguenti dati:
- nel campo “sezione”, il valore F (erario)
- nel campo “codice tributo/causale” il codice tributo
- nel campo “riferimento A” il mese per cui si effettua il versamento nel formato “00MM”
- nel campo “riferimento B” l’anno d’imposta per cui si esegue il pagamento nel formato “AAAA”.
La risoluzione 139/E del 10 novembre 2017
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