L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65/E del 18 settembre 2018, ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dello Sport bonus.
Si tratta del “6892”, che, nella compilazione del modello di pagamento, deve essere esposto nella sezione “Erario” (in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nelle ipotesi in cui il contribuente procede al riversamento del credito fruito). Nel campo “anno di riferimento”, invece, deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il tax credit.
LO SPORT BONUS E IL SUO UTILIZZO. È stata l’ultima legge di bilancio a introdurre a favore delle imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per finanziare gli interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).
Il successivo Dpcm 23 aprile 2018 ha dettato la disciplina operativa dell’agevolazione (vedi “Disciplina dello sport bonus: arrivano le norme attuative”), prevedendo che il tax credit è utilizzabile in compensazione:
- in tre quote annuali di pari importo, in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito
- con il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (pena il rifiuto del versamento).
L’elenco delle imprese a cui è riconosciuto il credito di imposta è stato pubblicato lo scorso 14 settembre sul sito dell’Ufficio per lo sport. (fonte: Fisco Oggi)
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