Nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, Supplemento n. 50 di Venerdì 13 dicembre 2019, è pubblicata la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 - Seconda legge di semplificazione 2019, entrata in vigore il 14 dicembre.
L'articolo 6 di questa legge regionale introduce, alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 - “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” - le seguenti modifiche:
a) il comma 3 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.»;
b) al comma 4 dell’articolo 8 le parole «per le opere e gli edifici strategici o rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti»;
c) il comma 5 dell’articolo 8 è abrogato;
d) il comma 2 dell’articolo 10 è abrogato.
Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento della disciplina dei controlli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), della l.r. 33/2015, in base alle modifiche apportate agli articoli 8 e 10 della stessa l.r. 33/2015, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Il successivo articolo 7 integra la vigente normativa che disciplina lo Sportello unico telematico per l’edilizia, con l’obiettivo di estendere a tutte le pratiche edilizie (cioè anche a quelle relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche) la cosiddetta consulenza pre-istruttoria:
Art. 7 (Modifica all’articolo 32 della l.r. 12/2005)
1. All’articolo 32 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».
In allegato la nuova Legge regionale