Il tema dei cattivi odori provenienti da alcune realtà industriali, e quindi del monitoraggio, controllo e valutazione degli stessi odori, è oggetto di sempre maggior attenzione per tutti coloro che sono preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e al controllo. Sono sempre più numerose, infatti, le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini esposti a questa problematica.
Il D.Lgs 183/2017 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale un nuovo articolo (272-bis) riguardante proprio le emissioni odorigene. L’articolo consente alle Regioni di prevedere, attraverso una specifica normativa, misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.
A livello nazionale, il SNPA, già prima dell’intervento normativo di modifica al Testo Unico Ambientale, aveva promosso uno specifico Gruppo di Lavoro (GdL13) sulle “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, data l’esigenza di disporre di un quadro di riferimento comune per superare l’eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di approccio utilizzate. Obiettivo del GdL13 è la redazione di un documento guida che riporti, oltre alle esperienze di tutte le regioni e stati esteri che hanno già legiferato in materia di odori, informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione degli odori.
Le Regioni che hanno legiferato sulla tematica odori, già prima dell’introduzione dell’art.272-bis, sono state:
- la Lombardia (Delibera di Giunta Regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012);
- la Puglia (LR n. 23 del 16 aprile 2015);
- la Provincia autonoma di Trento (Delibera di Giunta Provinciale n. 1087 del 24 giugno 2016);
- il Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-4554 del 9 gennaio 2017).
Le norme della Provincia autonoma di Trento e della regione Piemonte ricalcano la norma della Lombardia, fornendo indicazioni per la valutazione dell’impatto prodotto ai recettori, sia mediante l’uso di modelli di dispersione, sia con l’adozione di una specifica metodologia di gestione delle lamentele basata sulla raccolta delle informazioni su questionari compilati dalla popolazione esposta su iniziativa degli enti locali.
La Regione Puglia, invece, nella sua LR indica
- sia i limiti di emissione, espressi in mg/m3 e basati sui valori di Odor Threshold (che indicano la soglia di percettibilità, oppure scelti in riferimento ai potenziali impatti tossicologici delle sostanze chimiche), per un set di composti odorigeni,
- sia i limiti di concentrazione di odore, espressi in ouE/m3 (concentrazione di odore espressa in unità odorimetrica europea) e determinati con olfattometria dinamica, per le sorgenti diffuse e per le sorgenti puntuali.
La Regione Toscana ha in corso di approvazione la modifica della Legge 9/2010 con la quale, tra l’altro, intende dare attuazione alle modifiche introdotte dal suddetto Decreto e a tal fine ha istituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico, composto dai settori ambientali e sanitari della Regione, da ARPAT, Aziende sanitarie e Università di Firenze. Il gruppo ha già avviato i lavori, partendo da un’analisi di quanto già presente a livello italiano ed internazionale.
La normativa internazionale, tra cui quella francese, inglese, e tedesca, si muove nella direzione del criterio di accettabilità al recettore, tipicamente espresso in termini di concentrazione (ouE/m3) rilevata in un tempo medio e fa riferimento ad una frequenza di esposizione (es. 98° percentile delle concentrazioni medie orarie in un anno). Le concentrazioni di odore al recettore sono stimate misurando alla sorgente l’odore e usando appropriati modelli a dispersione, per verificare la conformità delle emissioni ai criteri di impatto definiti, che possono variare anche rispetto alla tipologia dell’area e di livello potenziale di disturbo olfattivo associato alle diverse categorie industriali.
In Italia, nel corso degli anni, sono state emanate anche varie linee guida su specifiche attività, ad esempio:
- Linee Guida Regione Lombardia 2009 “Emissioni odorigene da impianti di eliminazione o di recupero di carcasse e di residui animali”
- Linee Guida Regione Lombardia 2009 “Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui”
- Linee guida APAT 2003 “Metodi di misura delle emissioni olfattive”
- Regione Puglia 2014 “Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione”
- Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 1495 del 24 ottobre 2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”
- Regione Abruzzo-ARTA Abruzzo “ Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e compostaggio e compostaggio e bioessicazione bioessicazione bioessicazione”. (fonte: Arpa Toscana)