Fisco

Stadio di Belluno, Anac: “Violati Codice Appalti e libera concorrenza”

Il Comune veneto avrebbe operato “scelte restrittive della concorrenza” con il risultato di un solo partecipante alla gara. Una circostanza che Anac definisce “molto anomala”

venerdì 29 aprile 2022 - Redazione Build News

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Dubbi consistenti dell’Anac sulla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori dello stadio comunale di Belluno. In una nota a firma del presidente Giuseppe Busia, adottata dal Consiglio dell’Autorità il 13 aprile 2022, il bando viene definito “non conforme” al Codice appalti e “ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità”: il Comune veneto avrebbe operato “scelte restrittive della concorrenza” con il risultato di un solo partecipante alla gara. Una circostanza che Anac definisce “molto anomala”.

I fatti

I rilievi dell’Anac nascono dalla richiesta alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza e comune di Belluno da parte di un’azienda tedesca del settore degli impianti sportivi, di annullare in autotutela il bando di gara d’appalto per lo stadio: secondo l’azienda, che non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, alcuni dei criteri di gara sarebbero stati redatti ad arte per favorire o escludere alcuni concorrenti limitando di fatto la partecipazione ad un solo operatore – l’impresa vincitrice, unico concorrente – e predeterminando l’esito della gara.

In particolare nel bando veniva richiesto un tipo di prodotto (il manto sportivo per la pista di atletica leggera Regupol) di cui l’unica impresa che ha partecipato alla gara è installatore e partner. La Stazione appaltante ha respinto la richiesta di annullamento sostenendo che la legge di gara non richiedesse la fornitura di un solo prodotto di una determinata marca ma anche di prodotti equivalenti conformi alla normativa Fidal (Federazione italiana atletica leggera) presenti sul mercato italiano ed europeo.

I rilievi Anac

“Il Comune ha effettuato scelte tecniche relative alla selezione del manto, non sindacabili nel merito se non per manifesta irrazionalità, non ravvisabile” in questo caso, sottolinea Anac, prendendo atto di scelte che definisce “discrezionali, visto che non può sostituirsi al Comune di Belluno nel merito delle valutazioni ad esso riservate”. Tuttavia, l’Autorità rileva che “l’indicazione del manto ‘tipo Regupol’, senza l’indicazione ‘o equivalente’ non fa venir meno il consistente dubbio circa scelte restrittive della concorrenza da parte del Comune di Belluno. Infatti, risulta molto anomalo che ad una procedura aperta a livello nazionale abbia partecipato un solo concorrente, con conseguente assenza di concorrenza tra le imprese del settore”.

Eccessivo peso al criterio dell’esperienza

Altra criticità segnalata dall’azienda tedesca era l’attribuzione di punteggio all’esperienza nel quinquennio 2016-2020 di aver costruito in Italia tre piste di atletica omologate dalla Fidal con soluzioni miste che, a dire del segnalante, solo l’impresa vincitrice, unica partecipante alla gara, avrebbe realizzato. Anac riconosce che nel disciplinare di gara viene attribuito un “peso preponderante, se non esorbitante” al criterio dell’esperienza, know how e capacità tecnica del concorrente: ben 37 punti su 88, dunque un punteggio superiore a quello degli altri due criteri (26 punti alla qualità e tipologia del sistema di pavimentazione, 27 punti all’omologabilità Fidal, sicurezza ed eco-compatibilità) che incide in modo determinante sulla valutazione dell’offerta tecnica e comunque in contrasto con quanto previsto dalle linee guida Anac che limitano il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva a non più di 10 punti sul totale.

Inoltre, osserva Anac, “il possesso dei requisiti di capacità tecnica è dimostrato obbligatoriamente ed unicamente attraverso l’attestazione Soa e non può essere oggetto di ulteriore valutazione in fase di aggiudicazione, attraverso l’indicazione di precedenti lavori analoghi”.

Attribuire al criterio dell’esperienza così tanto peso, secondo Anac, “potrebbe essere foriero di una limitazione della concorrenza in quanto potrebbe pregiudicare i concorrenti non stabilmente radicati sul mercato, in violazione del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare”.

Vanificato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Infine, rileva l’Autorità, “la previsione di un punteggio massimo di 88/100 punti per l’offerta tecnica valorizza eccessivamente quest’ultima a discapito dell’offerta economica per la quale sono previsti soltanto 10/100 punti, rendendo l’offerta economica quasi irrilevante ai fini della determinazione del punteggio complessivo; in tal modo sembrerebbe vanificato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo richiesto dall’art. 95 del codice appalti per il funzionamento del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

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