Riconosciuto l’intero ammontare del contributo a fondo perduto alle “start-up”, che hanno presentato nei termini la richiesta per l’accesso alla misura di sostegno e che abbiano superato i controlli previsti. A ciascun beneficiario spetterà il 100% dell'importo risultante dall’ultima istanza inviata. Lo stabilisce il provvedimento del 17 dicembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Il Cfp è stato istituito dall’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” a favore dei titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019, hanno conseguito ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni” in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020.
Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 come credito d'imposta. In quest’ultimo caso il beneficiario dovrà indicare nella delega di pagamento il codice tributo “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021”, istituito con la risoluzione n. 75/2021. Il suo posto è nella sezione “ERARIO” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il bonus nel formato “AAAA”.
La stessa risoluzione ha stabilito che per la restituzione del cfp percepito e non spettante, anche a causa di rinuncia, i contribuenti, per il versamento della somma e dei relativi interessi e sanzioni, dovranno presentare il modello F24 Elide, usufruendo del ravvedimento operoso, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 24/2021.
L’indennizzo, previsto in ogni caso nella misura massima di 1.000 euro, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2021.
Con il provvedimento direttoriale dell’8 novembre 2021 sono state definite le modalità per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo in base a quanto stabilito dal decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2021.
Nello specifico il provvedimento dell’8 novembre scorso prevedeva che:
- la richiesta di accesso al cpf venisse presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021
- successivamente l’Agenzia stabilisce la percentuale di riparto dei fondi disponibili attraverso il rapporto del limite di spesa con l’ammontare complessivo dei contributi richiesti: Qualora l’ammontare complessivo dei contributi richiesti sia inferiore al limite di spesa la percentuale è pari al 100%
- l’erogazione del contributo è effettuata tramite accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.
Considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il provvedimento odierno è stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli (istanza non annullata/sostituita/scartata).
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per quanti hanno scelto tale modalità di fruizione.