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Statuto lavoro autonomo: 13 punti da Acta, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni

Ieri l'audizione in Commissione lavoro del Senato

giovedì 10 marzo 2016 - Redazione Build News

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Il 9 marzo 2016 la Commissione lavoro del Senato ha audito le associazioni dei liberi professionisti e dei freelance su due disegni legislativi rivolti al lavoro autonomo e agile: il DDL 2233 (“Statuto del lavoro autonomo”) e il DDL 2229. Ogni associazione ha presentato una propria memoria e le principali associazioni hanno verificato la convergenza sulle principali proposte di modifica del DDL 2233, oltre che su qualche proposta aggiuntiva, che amplierebbe il perimetro del DDL stesso.

Le proposte condivise da ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni solo le seguenti:

Art 2

1. L’articolo 2 definisce misure per la tutela dei tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi. Si chiede di specificare che le disposizioni si applicano anche alla Pubblica Amministrazione.

Art. 5

2. L’art. 5 dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di 10.000 euro.

Si tratta di una modifica apprezzabile ma il nuovo testo normativo potrebbe essere ancora migliorato. In particolare, potrebbe essere indicato che sono considerate integralmente deducibili, nella misura del 20% della soglia massima sopra indicata, anche le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).

3. Riteniamo che la possibilità di rivolgersi solamente ad organismi accreditati ai fini della deducibilità di alcuni dei servizi indicati nell’art 5 del ddl (servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale) rappresenti una limitazione non giustificata della libertà di scelta del professionista.

Si richiede pertanto di eliminare nell’articolo il riferimento ai soli enti accreditati, e in ogni caso di evitare qualunque riferimento ad associazioni, enti o altri soggetti erogatori di tali servizi determinati a priori, che abbia l’effetto di vincolare il beneficio della deducibilità e limitare la libera scelta del professionista.

4. Il disegno di legge ha introdotto l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. La norma, di per sé vantaggiosa, sottende una generale sfiducia circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle fatture sanciti dall’art. 3 del ddl.

Articolo 9

5. Nelle precedenti versioni si era sempre parlato di congedi parentali per mamme e papà. I papà tuttavia spariscono nell’ultima formulazione e soprattutto non sono computati nelle previsioni di spesa. Chiediamo che venga attuata la prima versione della norma e che anche i papà abbiano diritto ai congedi parentali.

Articolo 10

6. Il comma 1 dell’articolo 10, il quale, in caso di malattia, gravidanza o infortunio, prevede, con riferimento ad attività autonome “continuative”, la sospensione della prestazione, con un massimo di 150 giorni. E’ una norma che ancora risente di una “impostazione da lavoro dipendente”, non compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come potrà essere applicata.

Articolo 11

7. La norma che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche, ma non è giustificato che siano escluse le altre malattie gravi che impediscono l’attività lavorativa per lunghi periodi.

Ulteriori proposte. Ulteriori proposte arricchirebbero il DDL:

8. Si potrebbe prevedere l’istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta (es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso o alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica. Si tratta di una disposizione che, oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a risultati importanti in termini di equità sociale.

9. Riteniamo non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l’Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell’aumento al 33% previsto dalla legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e l’avvio di un processo di riduzione al 24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi, lasciando la possibilità a chi lo desiderasse di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016).

10. L’Italia è l’unico paese occidentale dove le pensioni dei liberi professionisti subiscono una doppia imposizione: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. Occorre mettere fine a tale evidente iniquità eliminando la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti.

11. Si ritiene importante prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e freelance.

12. Riteniamo fondamentale che nello spirito di una maggiore equità sociale venga identificato anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d’imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.

13. In materia di IRAP, la definizione di «autonoma organizzazione» di cui all’art. 2 del d.lgs. 46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell’imposta, quali la sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Riteniamo che un intervento in materia non sia più rinviabile, sia per l’urgenza di un quadro regolativo univoco, sia per l’irragionevolezza degli attuali criteri di imputazione.

ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni chiedono al Parlamento e al Governo di recepire i 13 punti indicati, al fine di migliorare un testo che finalmente può dare risposte concrete alle esigenze e ai bisogni non solo di tutti i lavoratori autonomi italiani, ma anche all'intero sistema Paese.

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