Attualità

Stazione appaltante, nota Finco sull'obbligo della revisione prezzi

In una nota la Federazione ricorda alle stazioni appaltanti il Parere del Ministero delle Infrastrutture n. 2124/2023 con il quale viene confermato il diretto riconoscimento della Revisione Prezzi ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti ai subappaltatori ed ai subcontraenti

martedì 14 maggio 2024 - Redazione Build News

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In una nota la Federazione FINCO ripropone il Parere del Ministero delle Infrastrutture n. 2124/2023, reso il 12 luglio 2013, con il quale viene confermato il diretto riconoscimento della Revisione Prezzi ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), anche ai subappaltatori ed ai subcontraenti in caso di pagamento diretto da parte delle Stazioni appaltanti come da articolo 119, comma 11 del citato Decreto Legislativo 36/23.

Ferma l’opportunità, da parte delle suddette Stazioni Appaltanti, di disciplinare il riconoscimento di tale Revisione Prezzi anche in caso di pagamento indiretto.

In particolare si legge in merito alla Revisione Prezzi ex art. 60 Del D.Lgs. 36/2023 e pagamento e con oggetto Diretto Subappaltatore ex art. 119 Comma 11 del D.Lgs. 36/2023 : "Com'è noto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina introdotta dalla normativa emergenziale con l'art. 29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all'art. 60, che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ed operanti nella misura dell'SO per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, ha prescritto doversi utilizzare i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

  1. con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
  2. con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Accade di frequente che l'operatore economico aggiudicatario si avvalga per l'esecuzione di alcune prestazioni dell'appalto di subappaltatori. Secondo l'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. Ci si chiede se nel caso di subappalto, a fronte dell'operatività dell'istituto di cui al richiamato art. 119 comma 11 D.lgs. 36/2023 del pagamento diretto al subappaltatore, la stazione appaltante possa attribuire direttamente al subappaltatore, applicando, pertanto, l'istituto del pagamento diretto, la quota di revisione prezzi ad esso spettante, commisurata alla quantità di materie prime da quest'ultimo acquistate o di servizi o forniture dallo stesso prestati oppure se l'importo della revisione prezzi debba essere corrisposta interamente all'operatore economico aggiudicatario.

Si ricorda che in relazione all'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione dì cui all'articolo 1- septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, Codesto UOC, con parere n. 1244 del 21 marzo 2022 si era così espresso: "Le somme della compensazione non costituiscono un'integrazione del corrispettivo relativo all'esecuzione dell'appalto pubblico. Infatti, come specificato nella circolare ministeriale del 25 novembre 2021, ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto ministeriale di cui all'art. 1-septies del DL 73/2021"assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti".

Considerato che la compensazione non costituisce un riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all'appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma per tale fattispecie non può trovare applicazione l'istituto del pagamento diretto al subappaltatore dì cui all'art. 105, comma 13, del d.lgs. 5012016". Anche alla luce del richiamato parere di Codesto UOC, si chiede se, in ragione della natura non indennitaria delle somme riconosciute all'appaltatore a seguito dell'applicazione della clausola di revisione del prezzo di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 bensì di integrazione del con-ispettivo e riallineamento del prezzo contrattuale, possa trovare applicazione in tale ipotesi l'istituto del pagamento diretto al subappaltatore di cui all'art. 119 comma 11 del D .1gs . 36/2023 

Risposta aggiornata

L' art. 60, co. 1, d.lgs. 36/2023 stabilisce che "nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi", Il successivo co. 2, u, p., prevede che esse "si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura ❑ del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire". Tanto premesso, dalla normativa risulta che la revisione dei prezzi vada determinata in relazione alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che — ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119, co. 11, d.lgs. 36/2023 — la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi. Con l'ulteriore indicazione che le stazioni appaltanti potranno disciplinare, nei documenti di gara, tale situazione.

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