Fisco

Stazione unica appaltante, chiarimenti Anac sui rapporti con il soggetto aggregatore

Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti

martedì 10 marzo 2015 - Redazione Build News

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Con la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA).

Il contesto è quello dell'entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha modificato le previsioni di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice Appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), successivamente oggetto di una nuova revisione ad opera dell'art. 23-bis della legge 11 agosto 2014, n.114.  

In virtù dell’art. 23-ter, comma 1, della legge 114/2014, la novella si applica alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 inoltre, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI. Con riferimento a tale contesto normativo, sono pervenute all’Autorità diverse istanze di parere, con cui sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai rapporti tra gli istituti della centrale unica di committenza (CUC) e della stazione unica appaltante (SUA) e, quindi in sostanza, circa la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita.

In particolare è stata posta all’attenzione dell’Autorità la questione concernente la possibilità per i comuni di affidare, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla SUA già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche (anche con un’unica convenzione), adempiendo, così, anche all’obbligo di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti. In tal modo, secondo gli istanti, si produrrebbe il duplice effetto di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA, vale a dire assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis.

La prassi applicativa venutasi a creare in materia ha portato, inoltre, all’attenzione dell’Autorità anche ulteriori problematiche riguardanti: l’ambito oggettivo di applicazione delle previsioni di cui all’art. 33 comma 3-bis del Codice; la possibilità per i comuni, che aderiscono ad unioni di comuni già esistenti, di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante una delle altre modalità contemplate dal comma 3-bis; la possibilità per uno stesso comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi per le funzioni di stazione appaltante di due enti distinti tra quelli indicati dal comma 3-bis rispettivamente per l’acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore a 40.000,00 euro; l’applicabilità delle disposizioni del d.l. 66/2014, ed in particolare dell’art. 8 e dell’art. 9, anche alle concessioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali; l’ambito territoriale entro cui promuovere la centralizzazione di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti.

In allegato la determinazione Anac n. 3 del 25 febbraio 2015

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