È attualmente all'esame della commissione Giustizia della Camera il disegno di legge di conversione del decreto legge n.83/2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”.
Il decreto legge, ricordiamo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 giugno scorso, e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno.
Il provvedimento, ha spiegato Palazzo Chigi, muove “da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.
APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO. In tema di concordato preventivo, il testo originario del decreto legge ha previsto, al fine di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio, che offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili.
Inoltre, il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.
STOP AI CONCORDATI CON PERCENTUALI IRRISORIE. Un emendamento approvato dalla commissione Giustizia della Camera stabilisce che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale.
Nella versione attuale, invece, la legge fallimentare non prevede una soglia minima di soddisfazione, aprendo la strada a concordati con percentuali irrisorie, per esempio dell'1 o 2%.
CANCELLATO IL SILENZIO-ASSENSO SULLE ADESIONI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO. Un altro emendamento, sempre votato dalla commissione Giustizia di Montecitorio, cancella il principio del silenzio-assenso sulle adesioni alla proposta di concordato preventivo: “I creditori che non hanno esercitato il voto possono far?pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”.