È approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 197 del 23 agosto) il decreto 5 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all’allegato 1.
Il provvedimento entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella G.U.
Il documento di cui all'allegato 1 al decreto è stato predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i lavori e le opere sono il CPV 45000000 “Lavori di costruzione”, in particolare il 45233000-9 “Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade”, ed il 71322000-1 “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile”.
Per quanto riguarda le aree verdi di pertinenza stradale (aree lungo strade e piste ciclabili e aree verdi di pertinenza dei parcheggi) si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2020, “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione”.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, fornisce la motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.
Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora risultino più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, beni paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali ecc.
L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali contenuti nel documento, tenendo conto del generale obbligo, previsto dall’art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del documento, può essere stabilita dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla progettazione, DIP di cui all’art. 3 dell’Allegato I.7 del Codice o dal progettista, per i seguenti motivi:
- prodotto da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.
Il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, fornisce dettagliata motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale di uno o più criteri ambientali contenuti nel documento.