Sentenze

Stravolgimento architettonico delle facciate, chiarimenti dalla Cassazione

Sul piano etimologico, il radicale stravolgimento integra una condotta sul piano qualitativo più impattante rispetto alla mera alterazione

martedì 12 settembre 2023 - Alessandro Giraudi

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L’alterazione architettonica delle linee decorative e del carattere estetico delle facciate “non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, che rappresenta un quid pluris rispetto alla semplice e rilevante menomazione o deterioramento”.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione (Civile Sez. 2) nell'ordinanza n. 17920/2023 pubblicata il 22 giugno, e avente ad oggetto il caso di specie della realizzazione, da parte di un condomino, di una copertura con intonaco della facciata e il cambiamento degli infissi.

Il concetto di decoro architettonico

La suprema Corte osserva che “l’esplicito riferimento allo stravolgimento architettonico delle facciate, con il pregiudizio arrecato all’aspetto estetico dell’edificio, costituisce in sé un chiaro indice del nocumento arrecato al decoro architettonico, inteso quale armonia ed unità di linee e di stile, rilevante anche per i fabbricati che non rivestano particolare pregio artistico ed estetico, suscettibile di compromissione o turbativa appariscente ed apprezzabile e tale da risolversi in un deprezzamento del bene”.

Differenza tra radicale stravolgimento e mera alterazione

Per la Cassazione “sul piano etimologico, il radicale stravolgimento integra una condotta sul piano qualitativo più impattante rispetto alla mera alterazione”.

Il criterio di reciproco temperamento

Sempre in tema di decoro architettonico, ricordiamo che la seconda sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 16518/2023 pubblicata il 12 giugno, ha affermato come principio di diritto che “In materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”. Per decoro architettonico “deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità”.

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