Ci sono anche modifiche alla norma sulla stretta agli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole nel testo del disegno di conversione del Decreto Agricoltura – decreto-legge n. 63/2024 – approvato il 4 luglio dal Senato con 99 voti favorevoli, 59 contrari e un'astensione. Il provvedimento va all'esame della Camera.
L’articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell’esame in 9a Commissione del Senato, limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato in sede referente – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il comma 2 – la cui formulazione è stata sostituita in sede referente – pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.
Concessione del diritto di superficie per impianti FER
L’articolo 5-comma 2-bis, introdotto dal Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni.
Si stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.
La disposizione prevede inoltre che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.
Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d’urgenza.
Trattamento fiscale produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, inseriti in sede referente, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.
In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%.
Impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole
L’articolo 5-bis, inserito in sede referente, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
Il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.
Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all’interno del D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste. (fonte: dossier parlamentare del 3 luglio 2024)