Introdurre un credito d'imposta per la costituzione degli studi associati, in modo da garantire, anche nel processo di internazionalizzazione delle imprese, l'apporto di studi professionali in grado di competere in un comparto caratterizzato da grande specializzazione.
Lo ha chiesto Confprofessioni in occasione di un'audizione dinanzi alla 6° Commissione del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco.
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA. Per quanto riguarda la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva, la Confederazione – rappresentata dal dottor Carunchio – ha sottolineato l'esigenza di non sottoporre i contribuenti all'obbligo di conservazione sostitutiva, individuando un archivio anagrafico che possa rappresentare la base per la conservazione delle fatture elettroniche. Per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, Confprofessioni suggerisce di ampliare gli incentivi prevedendo la preclusione della possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di esperire accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici.
AMPLIARE IL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAI PROFESSIONISTI. In merito allo schema di decreto legislativo n. 163, la Confederazione propone di: ampliare il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai professionisti; superare i limiti di deducibilità dei costi relativi all'utilizzo delle autovetture; intervenire in materia di responsabilità solidale del professionista per le ritenute nel caso di pagamenti in contanti.
PARAMETRARE LE SOGLIE DEL REATO TRIBUTARIO IN FUNZIONE DEL FATTURATO DEL CONTRIBUENTE. È opportuna, inoltre, una semplificazione in materia di accertamento, attraverso un intervento volto a parametrare le soglie del reato tributario in funzione del fatturato del contribuente.
Occorre inoltre prevedere l'esclusione dell'obbligo di comunicazione del reato tributario in presenza di accertamenti basati su presunzioni legali relative (come le indagini finanziarie), ovvero in caso di ricostruzione di componenti positive basata su presunzioni semplici; è necessaria anche una migliore informazione dei documenti bancari in sede di accertamento, con particolare riferimento alla indicazione del beneficiario del pagamento in caso di assegni non trasferibili.
POSSIBILITÀ DI DEDURRE LE RITENUTE D'ACCONTO NON VERSATE DAL COMMITTENTE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI. Nel corso dell'audizione, il rappresentante di Confprofessioni ha infine evidenziato l'esigenza di poter dedurre da parte del professionista le ritenute d'acconto non versate dal committente in caso di pagamento in contanti.