Fisco

Studi di settore periodo d'imposta 2015, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

In una circolare illustrate le novità su modulistica, correttivi per la revisione congiunturale speciale, ulteriori indicatori di territorialità, contribuenti forfetari

martedì 31 maggio 2016 - Redazione Build News

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Con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014.

Per quanto attiene agli studi di settore, in particolare, il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati 70 studi di settore, nonché 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica; l’evoluzione dei citati 70 studi è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2013.

In particolare, i 70 studi interessati dalla revisione riguardano le evoluzioni di:

- 12 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;

- 26 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;

- 12 studi relativi ad attività professionali;

- 20 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015.

AGGIORNAMENTI. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 marzo 2016 è stato inoltre approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, l’aggiornamento:

a) della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore WM05U;

b) delle “Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore WG44U;

c) della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A;

d) delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2015.

I citati 70 studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

VERIFICA DEL LIMITE OLTRE IL QUALE NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE. Al riguardo si rammenta che, per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore:

- i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;

- per gli studi di settore WK23U - WG40U - WG69U, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

NOTE TECNICHE E METODOLOGICHE. Si evidenzia, inoltre, che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti ministeriali del 22 dicembre 20151, illustrano i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.

In particolare, risultano in tale sede esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, in specie:

- l’analisi discriminante;

- l’analisi di coerenza;

- l’analisi della normalità economica;

- l’analisi della congruità e la determinazione dell’intervallo di confidenza.

INCIDENZA DELLA PARTICOLARE CONGIUNTURA ECONOMICA. Con riferimento, invece, a tutti i 204 studi di settore applicabili all’annualità 2015, è stata valutata anche per il 2015 l’incidenza della particolare congiuntura economica.

Al riguardo, in occasione delle riunioni del 2 dicembre 2015 e 31 marzo 2016, la Commissione degli esperti degli studi di settore è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica.

In tali sedi, la Commissione, dopo aver preso atto della capacità dei correttivi crisi applicati al periodo di imposta 2014 di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità, ha fornito parere positivo all’introduzione di correttivi tesi al conseguimento degli stessi fini anche per il periodo d’imposta 2015.

Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è stata approvata, con decreto ministeriale 12 maggio 2016, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2015, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 70 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 134 studi già in vigore.

MODULISTICA. Per quanto riguarda la modulistica, necessaria per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2015, si segnala che la stessa è stata approvata, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 e che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi, nonché dei parametri, e dei relativi controlli con Unico 2016, sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2016.

Si evidenzia, infine, che, per il periodo d’imposta 2016, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 febbraio 2016.

I CASI DI INDICAZIONE INFEDELE DEI DATI NON SEMPRE PRECLUDONO L’ACCESSO AI BENEFICI DEL REGIME PREMIALE. La circolare introduce alcune importanti novità, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

I CASI SANZIONABILI. Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI FORFETARI. La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale.

L’ingresso e la permanenza in tale regime determina per il contribuente una serie di importanti agevolazioni e benefici di seguito sintetizzati:

- determinazione forfetaria del reddito;

- imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP del 15%;

- vantaggi in termini di adempimenti e di semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi;

- esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.

La norma istitutiva prevede anche una serie di informazioni che devono essere richieste al contribuente.

In particolare, l’art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Il quadro RS del modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, prevede, infatti, un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”.

Al riguardo, con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 è stato precisato che “Tale prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario in argomento nel 2015, al fine di fornire all’Amministrazione Finanziaria alcuni elementi informativi dalla stessa individuati per le finalità previste dal citato comma 73. In particolare, i soggetti forfetari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi,...), indicate nei righi da RS374 a RS378, per l’attività di impresa, ed nei righi da RS379 a RS381, per quella di lavoro autonomo. Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto. Tanto premesso si osserva che, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata. Si rileva, inoltre, che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”.

Con riferimento a tale ultima precisazione del documento di prassi richiamato, attesi i quesiti pervenuti, si forniscono ulteriori chiarimenti sulla portata dell’enunciazione di principio secondo cui “i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”.

Tenuto conto, infatti, delle finalità cui è destinata la raccolta delle suddette informazioni e delle ragioni di semplificazione che hanno ispirato l’introduzione del nuovo regime agevolato, si fa presente che l’indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.

Pertanto, nel nuovo prospetto di UNICO denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”, anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.

STUDIO DI SETTORE YK03U – ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI. L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello dello studio di settore YK03U, per le domande edilizie caratterizzate da un contenuto meramente amministrativo, presentate presso pubbliche amministrazioni, sono state integrate le relative istruzioni.

In particolare è stato specificato che, nella variabile “Altre attività” (rigo D25 del modello dello studio), devono essere indicate anche quelle pratiche edilizie previste dall’art. 6 del Testo Unico per l’edilizia, d.P.R. n. 380/2001, del tutto prive di contenuto progettuale.

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