Semaforo verde per il Fondo bilaterale di solidarietà per gli studi professionali. Dopo la nomina del Comitato amministratore e la pubblicazione della circolare Inps n. 77/2021 del 26 maggio scorso è operativo il Fondo che garantisce l'assegno ordinario di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro a sostegno del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Nato nell’ottobre del 2017 dall’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del comparto (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) e recepito con decreto interministeriale Lavoro-Mef del 27 dicembre 2019, che ha istituito presso l’Inps, il Fondo sarà gestito da un comitato amministratore, nominato con decreto del ministero del Lavoro del 20 maggio 2021, che risulta composto da tre esperti designati da Confprofessioni (Matteo De Lise, Francesco Monticelli, Dario Montanaro), da tre designati dalle organizzazioni sindacali (Danilo Lelli, Dario Campeotto, Gabriele Fiorino), da un rappresentante del Ministero del Lavoro (Silvia Maria Lagonegro) e da un rappresentante del Ministero dell’Economia (Vitaliana Vitale).
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo i datori di lavoro del settore delle attivita? professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti individuati in base ai codici ateco definiti dalla circolare INPS 77/2021.
Le prestazioni del Fondo di sono finanziate da un contributo ordinario calcolato in base al numero dei dipendenti: per i datori che occupano mediamente piu? di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti il contributo è pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano piu? di quindici dipendenti il contributo ordinario è pari allo 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ai datori di lavoro che ricorreranno all'assegno ordinario (con causali CIGO e CIGS) verrà richiesto un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
L’assegno ordinario del Fondo è previsto per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile (con la previsione di altre 26 settimane per le attività oltre i 15 dipendenti). Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
In linea con gli orientamenti emersi dai tavoli del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la piena operatività del Fondo di solidarietà apre la strada all’universalità delle tutele, a prescindere dal comparto di appartenenza, coinvolgendo il fondo interprofessionale che, in un’ottica di politiche attive del lavoro, può erogare percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione per il ricollocamento dei lavoratori.