L'obbligo della polizza assicurativa degli studi professionali si applica anche a collaboratori, dipendenti e praticanti, ad eccezione del professionista dipendente che non svolge l'attività per conto proprio.
Lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel pronto ordini 65/2017 del 24 marzo 2017 (IN ALLEGATO).
L'Ordine dei dottori commercialisti di Padova ha formulato lo scorso 24 febbraio un quesito con il quale si chiede se, in relazione alla insussistenza dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori (non dipendenti) esclusivamente nei confronti di altri studi professionali, possa essere ancora ritenuto valido quanto indicato nel pronto ordini 272/2013.
Riportiamo la risposta del Cndcec nel pronto ordini 65/2017