Il Condominio ricorrente, ai fini dell’espletamento dello studio di fattibilità sulla pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con sconto in fattura ex decreto rilancio, stante la necessità di procedere alle opportune verifiche in riferimento all’ammissibilità della stessa, nonché il rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili, con PEC del 16.06.2022, per il tramite dello scrivente procuratore, formulava all’Amministrazione del Comune di Teverola istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990.
La richiesta, così formulata e acquisita al prot. n. 7498 del Comune di Teverola in data 17 giugno 2022, veniva motivata dall’esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell’Ente comunale relative al fabbricato condominiale al fine dell’espletamento del necessario studio di fattibilità delle pratiche superbonus 110% e sismabonus.
Il Comune di Teverola è rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento.
Deduce il ricorrente la illegittimità del silenzio e la connessa violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa.
Con la sentenza n. 6954/2022 pubblicata il 10 novembre, il Tar Campania ha accolto il ricorso, osservando come “il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.
Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.
In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio, infatti, viene in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.
Giova precisare, peraltro, anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira.
Il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati”, conclude il Tar Campania, “e per l’effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo del Comune di Teverola di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura”.
IN ALLEGATO la sentenza.