Non è tenuto a pagare l'Irap il professionista, l'imprenditore individuale o l'artista che impiega un solo collaboratore o una segretaria con funzioni puramente esecutive.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione (sezioni Unite) con la sentenza n. 9451/2016 depositata il 10 maggio.
La suprema Corte precisa che “Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.