Inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto.
Lo prevede il decreto legge sicurezza approvato il 24 settembre scorso dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini.
La disposizione stabilisce che all’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”;
b) al secondo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa.”.
“L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture”, spiega la relazione tecnica.
MONITORAGGIO DEI CANTIERI. Un'altra disposizione del decreto-legge, “al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio, impone di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia”. La norma, volta a garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri, stabilisce quanto segue: “All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole “provinciale del lavoro” sono aggiunte le seguenti: “nonché al prefetto”.”
ESTESI I CASI PER I QUALI È NEGATO IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA. Il provvedimento prevede anche il non rilascio della documentazione antimafia – fondamentale per la partecipazione alle gare d'appalto – in caso di condanna in appello per truffa nei rapporti con lo Stato o la Pubblica amministrazione.
In allegato lo schema del decreto sicurezza e la relazione tecnica e illustrativa