Fisco

Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

Nuovo Codice Appalti: per le attestazioni Soa resta la soglia di 150.000 euro

venerdì 4 marzo 2016 - Redazione Build News

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Il nuovo Codice Appalti, approvato in via preliminare ieri dal Consiglio dei Ministri, cancella per le categorie prevalenti il limite del 30% al subappalto. Il subappaltatore deve comunque garantire gli stessi prezzi e lo stesso standard qualitativo delle prestazioni.

L’unica limitazione prevista per il subappalto riguarda le categorie superspecialistiche, nel limite del 30%.

OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI. È previsto l'obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori, nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alle soglie comunitarie per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, con l’obbligo per la stazione appaltante di darne indicazione nel bando di gara. La stazione appaltante ha comunque facoltà, anche per appalti al di sotto della soglia comunitaria, di prevedere l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

LIMITATI I CASI DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

DIVIETO DEL SUBAPPALTO A CASCATA. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Viene dunque recepito il divieto del “subappalto a cascata” introdotto per la prima volta dalla direttiva 24/2014/UE.

ATTESTAZIONI SOA, RESTA LA SOGLIA DI 150.000 EURO. Per quanto riguarda le attestazioni Soa, la soglia di gara è confermata a 150mila euro: le prime bozze, invece, prevedevano che le attestazioni Soa si applicassero agli appalti sopra 1 milione di euro, lasciando alle stazioni appaltanti l’onere di verificare le aziende sotto tale soglia.

Leggi anche: “Dalle Linee guida Anac ai tre livelli di progettazione. Le novità del nuovo Codice Appalti approvato

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