Con l'ordinanza n. 2707/2015, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso lo scorso 3 giugno all'Adunanza Plenaria di Palazzo Spada la definizione della questione del cosiddetto “subappalto necessario”, che consiste nell’obbligo per l’appaltatore principale, privo delle relative qualifiche, di dichiarare in sede di gara non solo le parti dell’appalto che intende subappaltare, ma anche il nominativo delle imprese cui affiderà questi lavori.
“Questa “opzione” del subappalto non è prevista formalmente dalla normativa sugli appalti, ma trova la sua ragion d’essere nella ratio stessa che limita la partecipazione ad una gara a coloro che posseggono degli specifici requisiti di qualificazione”, ricorda Finco (Federazione Industrie prodotti impianti servizi e opere specialistiche per le costruzioni) nella newsletter n. 7.
Secondo Finco “L’opportunità di questa “necessaria” specifica in merito a chi darà realizzazione a quella determinata parte dell’appalto che il concorrente non è in grado di svolgere direttamente è di tutta evidenza, confidiamo, dunque, che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria vada nel senso di supportare l’orientamento di gran lunga prevalente (come dice testualmente la citata Ordinanza di rimessione) e chiudere, una volta per tutte, la questione del “subappalto necessario”.”
Leggi anche: “Gare, obbligo nominativo subappaltatore già dalla presentazione dell'offerta”