Un’impresa edile ha conferito in subappalto un complesso di lavori di scavo presso un cantiere (in cui dovrà essere realizzato un capannone industriale) ad un’altra ditta operante nel settore edile, tali lavori rientrano nel regime del "reverse charge"?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
L’articolo 35, comma 5, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha introdotto l’articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relativo al meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") nel settore edile, che è stato riscritto e reso definitivamente operativo, a partire dal 1° gennaio 2007, dall’articolo 1, comma 44, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007). La norma, contenuta nell’attuale articolo 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. 633/1972, dispone che il "reverse charge" trova applica alle "prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
In particolare, il meccanismo opera in relazione alle prestazioni di servizi, o alle prestazioni di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto, ed è, invece, escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del committente, in base ad un contratto d’appalto. In particolare, come precisato nella Circolare n.37/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti all’applicazione del "reverse charge" i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN, riferiti alla Sezione F (Costruzioni).
Tenuto conto del fatto che le prestazioni inerenti ai lavori di scavo citati nella domanda rientrano nella sezione F codice 45.11.0 - "Demolizione di edifici e sistemazione del terreno" ed il rapporto contrattuale instaurato è di subappalto ne consegue che le fatture emesse dal subappaltatore saranno certamente in regime di reverse charge (o inversione contabile).