Con Sentenza pubblicata il 9 maggio scorso n. 04161/2024 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha confermato che la Corte di Giustizia Europea non ha inteso censurare in assoluto la previsione di limiti quantitativi al subappalto, ma solo la loro fissazione in via generale e astratta ad opera della fonte primaria.
Limiti quantitativi al subappalto
Non è pertanto possibile ricavare un divieto assoluto all’apposizione di limiti quantitativi al subappalto. Nell’allegata Sentenza il limite del 30% di subappalto contestato è fissato dall’art. 10 del disciplinare di gara non in termini generali, ma con riferimento a una specifica categoria di prestazioni e giustificato da “precise ragioni tecniche”.
Esso risulta dunque frutto di una valutazione “in concreto” dell’ente aggiudicatore, espressamente salvaguardata dalla C.G.U.E. e dallo stesso Codice dei Contratti.
Quando la limitazione al subappalto?
Né può ritenersi che il contrasto della criminalità organizzata (oggetto di considerazione da parte della Corte di giustizia) costituisca l’unico obiettivo che legittimamente consente, all’esito di una valutazione specifica, la limitazione del subappalto; in senso contrario depongono sia l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo novellato nel 2021), che l’art. 119, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti pubblici (di cui al D.lgs. n. 36 del 2023).
In entrambi i casi sono infatti previste, come possibile limite del subappalto, “le specifiche caratteristiche del subappalto”.