L'articolo 30 della Legge europea 2015-2016, approvata il 10 maggio scorso dal Senato e ora all'esame della Camera, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore.
In particolare, all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (attuativo della Legge Biagi), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabiliva che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Tuttavia, secondo la Commissione europea - Caso EU Pilot 7622/15/EMPL – tale ordine di considerazioni è insufficiente e l'interpretazione della disposizione esclude la configurazione del subentro nell'appalto come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro non sia accompagnato (oltre che dal passaggio del personale) da un trasferimento di beni di "non trascurabile entità". Pertanto, secondo la Commissione Ue, la norma viola la direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
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