Fisco

Super ammortamento, bonus 40% anche per gli impianti fotovoltaici

Gli impianti FV vanno considerati beni mobili e sono ammortizzabili al 9%. I chiarimenti nella circolare Entrate-Mise

martedì 4 aprile 2017 - Redazione Build News

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La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico (LEGGI TUTTO), fornisce chiarimenti anche in merito al super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici.

In particolare, viene chiarito quale sia il trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche contabilizzati capitalizzando i costi relativi alla componente immobiliare della centrale, iscritti alla voce “Fabbricati” (ammortamento civilistico con aliquota del 4 per cento) e i costi riguardanti la componente impiantistica della centrale, iscritti alla voce “Impianti e Macchinari” (ammortamento civilistico con aliquota del 9 per cento).

Nella circolare si osserva che “le disposizioni sul super ammortamento (articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015) consentono di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40 per cento, escludendo dall’ambito applicativo dell’agevolazione, per quanto qui interessa, gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

- fabbricati e costruzioni.”

BONUS 40% ANCHE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. “Con riferimento agli impianti fotovoltaici, si ricorda che il bene ammortizzabile è stato considerato in maniera “unitaria” dalla circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 e, poiché la tabella ministeriale non prevede alcun coefficiente di ammortamento specifico, lo stesso è stato individuato in via interpretativa applicando il principio secondo il quale per i beni non espressamente previsti nella tabella si applicano i coefficienti previsti per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano le stesse caratteristiche.

Conseguentemente, la predetta circolare n. 36/E ha attribuito il coefficiente di ammortamento del 9 per cento ai soli impianti qualificabili come “beni mobili” in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati destinati all’industria, agli impianti qualificabili come “beni immobili”.

La medesima circolare ha inoltre affermato che le soluzioni prospettate sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell’eolico.

E’ necessario, tuttavia, esaminare gli effetti che su tale impostazione produce l’introduzione della norma concernente i cc.dd. “imbullonati”.

La disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Al riguardo, la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 ha precisato che tale norma, nel disporre l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, estromette dal calcolo della rendita catastale quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

La circolare in questione ha affermato che non sono più oggetto di stima, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle).

La successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 ha affermato che, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima per gli impianti a terra, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare”.

IMPIANTI EOLICI. “In merito alla trattazione catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, la citata circolare n. 27/E ha chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

Pertanto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima.

Alla luce della novità legislativa introdotta dal citato comma 21, si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare n. 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.

Di conseguenza:

- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;

- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.

I contribuenti potranno quindi fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%)”.

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