Fisco

Super ammortamento: quali beni materiali strumentali sono agevolabili

Agenzia delle Entrate: si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione degli articoli 102-bis e 104 del Tuir

mercoledì 14 settembre 2016 - Redazione Build News

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L'articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un'agevolazione - “Super ammortamento” - in base alla quale "Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento".

Il successivo comma 93 stabilisce che l'agevolazione non si applica agli "investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 () stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3".

Con riferimento a quest'ultima norma, una società, esercente l'attività di distribuzione di gas naturale, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se il confronto con l'aliquota di ammortamento del 6,5 per cento debba essere effettuato con riferimento ai coefficienti di ammortamento fiscali teoricamente applicabili alla propria attività in base al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 oppure con riferimento ai coefficienti di ammortamento fiscali di cui all'articolo 102-bis del TUIR.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE. Con la Risoluzione n. 74 di oggi 14 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “Per stabilire se i beni di cui agli articoli 102-bis e 104 del TUIR siano esclusi o meno dall'ambito applicativo del "super ammortamento", si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione dei predetti articoli. Per i beni in questione la maggiorazione, ove spettante, non deve essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione degli articoli 102-bis e 104, ma deve essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.”

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