Da più parti sono pervenute all'Agenzia delle Entrate richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni sul c.d. "super ammortamento" contenute nell'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nell'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in tema di beni strumentali dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 (che, in alcune realtà imprenditoriali, assumono una consistente rilevanza).
In particolare, è stato chiesto se, nell'ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi, sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40 per cento in un'unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.
Con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito chiarendo che qualora un bene strumentale dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 venga ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40 per cento non può essere operata in un'unica soluzione ma si deve obbligatoriamente far riferimento al coefficiente di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, quindi, si deve ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.