Dal 14 ottobre 2015 è applicabile in tutto il territorio italiano il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della “Super Dia”, cioè della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire.
Il 16 luglio scorso la Conferenza unificato ha dato il via libera al modulo standard per la superdia, e l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ha previsto che le regioni, entro 90 giorni dall'adozione in sede di conferenza unificata, cioè appunto entro il 14 ottobre, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, la modulistica.
La Super Dia deve essere presentata allo Sportello unico edilizia oppure allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) di competenza.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI. Dal 14 ottobre la super dia è utilizzabile al posto del permesso di costruire per le seguenti tipologie di interventi:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- altri interventi, assoggettati al rilascio del permesso di costruire, che possono essere realizzati con la denuncia di inizio attività in base alle previsioni della normativa regionale.
OBBLIGO DI ADEGUAMENTO SOLO PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. L'obbligo di adeguamento al modulo unificato della super dia si applica solo alle regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale mantengono la potestà legislativa sulle materie relative all'edilizia.
DATI DA INSERIRE. Nel nuovo modulo devono essere inseriti i dati che consentono di identificare la tipologia di intervento nella sua completezza, le informazioni sulle persone coinvolte - committente, progettisti, tecnici e imprese – la zona interessata con le relative informazioni catastali e i dati geometrici dell'area interessata dal progetto.
Al modulo devono essere allegati la relazione tecnica asseverata del progettista, gli elaborati grafici che permettono la descrizione del progetto e le ricevute che attestano l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri proporzionali in base al tipo di lavoro.
Nella relazione tecnica asseverata del progettista vanno riportati i dettagli dell'intervento, la conformità edilizia e urbanistica del progetto, la conferma che non ci siano vincoli paesaggistici, storici o ambientali ostativi alla realizzazione del progetto, la specificazione di eventuali interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ottimizzazione dei consumi energetici.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE. La documentazione da presentare (allo sportello unico per l'edilizia o al Suap) per i lavori di ristrutturazione edilizia, consiste nella domanda - presentata antecedentemente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (Scia edilizia) - di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso necessari per realizzare l'intervento edilizio; nel modulo superDia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; negli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; nelle autocertificazioni attestanti la presenza dei requisiti di legge richiesti; nei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; nella ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di 70 euro e in ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia. Qualora ricorra il caso, occorre presentare il certificato di collaudo a fine lavori.
ATTESO IL VARO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO. Ricordiamo che il modulo unico per la Super Dia si aggiunge alla già adottata modulistica unica per Scia edilizia (Segnalazione certificata di inizio attività), permesso di costruire, Cil (Comunicazione inizio lavori), Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) e Aua (Autorizzazione unica ambientale). Resta ancora da varare il regolamento edilizio unico (previsto dall’articolo 4, comma 1-sexies, del T.U. Edilizia introdotto dal decreto n.133/2014 Sblocca Italia) volto a superare la babele degli attuali 8.000 regolamenti edilizi comunali.