L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 132/E del 24 ottobre 2017, torna a occuparsi di super e iper ammortamento.
L’amministrazione, sollecitata da molteplici richieste di chiarimenti, ha chiarito in che termini e a quali condizioni rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) e, quindi, se possono fruire della maggiorazione, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.
SUPER E IPER AMMORTAMENTO. Il super ammortamento è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016, il cui articolo 1, comma 91, ha previsto che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%”.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga di tale disciplina (cfr articolo 1, comma 8, legge 232/2016), stabilendo che le disposizioni in materia di super ammortamento si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi taluni mezzi di trasporto a motore, effettuati entro il 31 dicembre 2017.
La proroga, peraltro, trova applicazione anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La stessa legge di bilancio 2017 ha altresì introdotto l’iper ammortamento, stabilendo che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (indicati nell’allegato A della legge), il costo di acquisizione è maggiorato del 150%. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (cfr articolo 1, comma 9, legge 232/2016, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera a e b, Dl 91/2017).
Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia ha fornito, tra l’altro, precisazioni sulle ipotesi di proroga condizionata della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento).
L’amministrazione, in particolare, ha chiarito che:
- per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni sopra ricordate non presenta particolari difficoltà in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore sia quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (come, ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici)
- per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, invece, entro il 31 dicembre 2017, deve essere: sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.
IL QUESITO. Alla luce della disciplina del super e iper ammortamento, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto un chiarimento interpretativo in ordine all’applicazione della stessa nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
In tal caso, peraltro, l’investitore potrebbe alternativamente:
- compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore
- ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore.
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. L’amministrazione, innanzitutto, sottolinea che anche nel caso in esame trova applicazione il principio generale di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione (principio affermato nella circolare n. 4/2017).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che:
- in relazione all’ipotesi di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e gli ha versato un acconto almeno pari al 20%. Al 31 dicembre, infatti, sussiste sia l’impegno all’acquisizione del bene sia il versamento minimo da parte dell’investitore. È irrilevante, pertanto, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, diventi sostanzialmente un maxicanone
- l’investitore può fruire della maggiorazione anche nella seconda ipotesi, a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari all’acconto e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene. (fonte: FiscoOggi.it)