“Il comma 4-ter del decreto legge n.36 del 2022 reca una modifica al comma 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) in materia di realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e, come intervento trainato, di eliminazione delle barriere architettoniche, allorché eseguito congiuntamente agli interventi antisismici, specificando le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).
La norma chiarisce che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022”.
Lo ricorda il Servizio Studi della Camera dei deputati nel suo dossier n° 118 del 4 luglio 2022 sul Superbonus edilizia 110%, aggiornato al Decreto PNRR 2 convertito in legge - decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno (LEGGI TUTTO).
IN ALLEGATO il dossier aggiornato.
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