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Superbonus 110%: analisi dell'art. 121 del DL Rilancio su opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari. La trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti

martedì 14 luglio 2020 - Redazione Build News

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È atteso oggi in Aula al Senato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020) in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, il cui esame è stato avviato ieri in Commissione Bilancio del Senato. Il provvedimento sarà convertito in legge a breve (entro il 18 luglio) senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera.

L’articolo 121 di questo decreto-legge, modificato dalla Camera dei deputati, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Durante l’esame alla Camera dei deputati:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;

- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;

- che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;

- che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

In particolare il comma 1 consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi (interventi elencati al comma 2 della norma in esame), di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- come precisato dalla Camera, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

Durante l’esame alla Camera è stato inoltre inserito un nuovo comma 1-bis, che consente di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Ai sensi del comma 2 le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Le lettere a) e b) dell’articolo 16-bis si riferiscono agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari.

In estrema sintesi tale agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio).

In sintesi, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%;

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119).

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche il decreto legge n. 63 del 2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori di quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, nonché regole più specifiche; a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160). Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che sono inclusi anche gli interventi di cui al successivo comma 220, ovvero i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del provvedimento in esame.

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del provvedimento in esame).

La legge di bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Il beneficio va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro (articolo 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge n. 63 del 2013).

Le disposizioni di cui al comma 2 si pongono esplicitamente in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1; articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Ai sensi del comma 3, i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stato chiarito che le disposizioni in esame derogano all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il comma 4 dispone che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Ai sensi del comma 7 si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare – per effetto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati – entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (in luogo dell’originario termine del 19 giugno 2020, trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato infine precisato che, per l’esercizio dell’opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (fonte: Dossier n. 256/6 Volume II del Servizio studi del Senato)

Leggi anche: “Superbonus 110% e opzione per la cessione o per lo sconto: precisazioni sull’asseverazione del tecnico abilitato

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