L’istante è un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.
Rappresenta di voler avviare dei lavori di ristrutturazione della abitazione di proprietà, sita in ... . Con documentazione integrativa presentata in data ... ha precisato che detta abitazione è inserita in un fabbricato costituito di tre unità immobiliari, riferite a tre diverse proprietà e che sono in programma interventi sia su parti comuni (di ripresa degli intonaci e riordino della facciata), sia su porzioni serventi le singole unità immobiliari (balconi, ringhiere e la c.d. “altana”, su cui si dirà oltre).
In relazione a tali interventi vorrebbe fruire delle agevolazioni previste per il recupero edilizio, in particolare del c.d. “Ecobonus”, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella versione potenziata al 110% dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e del c.d. “Bonus facciate”, previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Chiede se, in quanto contribuente che aderisce al regime forfetario, possa rientrare nell'ambito di applicazione dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 sopracitato, che riconosce la possibilità di ottenere uno sconto in fattura o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi ivi elencati.
Chiede, inoltre, se la ristrutturazione dell'elemento architettonico “altana veneziana” - in merito a cui è stata prodotta, in sede di documentazione integrativa, una relazione tecnica redatta dall’arch. Tizio - sia intervento agevolabile ai sensi del menzionato “Bonus facciate”.
Nella Risposta n. 543/2020 del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che “Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus e che vengano rispettate tutte le altre condizioni previste con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E sopra richiamata, e non oggetto dell'istanza d'interpello, la scrivente ritiene che l'istante, contribuente c.d. "forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in parola e l'effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio”.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che sono ammessi al Bonus Facciate anche gli interventi effettuati sull'"altana veneziana", cioè su quell'elemento architettonico "assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che, dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio".
In allegato la Risposta n. 543/2020 del 12 novembre
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