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Superbonus 110% anche in caso di difformità edilizie: chiarimenti dal Notariato

Ricorrendo una serie di condizioni, il contribuente può fruire della detrazione del Super Bonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967) e ciò in deroga alla norma generale dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia

mercoledì 15 giugno 2022 - Redazione Build News

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Anche in caso di difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1° settembre 1967) il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110%. È quanto conferma il Consiglio Nazionale del Notariato, in linea con la tesi dell’Ance, nell’aggiornamento della guida “Immobili e Bonus Fiscali 2022(in allegato), che illustra le agevolazioni fiscali per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare.

“Di norma ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio (che non rientrino nelle cd. “tolleranze costruttive/esecutive”), è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali”, ricorda il Notariato. “Infatti l’art. 49 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) stabilisce che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Peraltro, per gli interventi ammessi al Super-Bonus la disposizione suddetta di cui all’art. 49 Testo Unico in materia Edilizia viene ampiamente derogata dall’art. 33 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, che ne ha limitato l’operatività esclusivamente ai seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA-SuperBonus;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA-SuperBonus;

c) assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere riportati nella CILA-SuperBonus (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.

Pertanto ricorrendo tutte le condizioni suddette (presentazione della CILA-SuperBonus completa di tutte le attestazioni prescritte, esecuzione dell’intervento in conformità alla CILA-SuperBonus presentata, veridicità delle attestazioni tecniche previste dalla normativa in tema di Super-Bonus) il contribuente potrà fruire della detrazione del Super-Bonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967) e ciò in deroga alla norma generale dell’art. 49 del testo Unico in materia edilizia.

Si segnala, inoltre, che l’art. 119, c. 5bis, del D.L. 34/2020, introdotto dall’art. 33-bis del D.L. D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

La deroga alla disciplina in tema di distanze.

L’art. 119, c. 3, ultimo periodo, D.L. 34/2020 così come introdotto dall’art. 33-bis del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede una deroga alle disposizioni di legge in tema di distanza delle costruzioni dai confini. In particolare, è previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del c.c. (detto articolo prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salvo quanto disposto nei regolamenti edilizi locali che possono prevedere distanze maggiori).

La deroga in oggetto è prevista solo per i seguenti interventi:

- per gli interventi di cui all’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.);

- per gli interventi ammessi al Super-Bonus.”

Leggi anche: “Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornata la Guida del Notariato

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