“Premettendo che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto, le confermo che la posa in opera è esclusa. Ho sollecitato Enea per pubblicazione di una Faq o nota su questo”.
Lo ha confermato, per conto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il capo della segreteria particolare Daniele Della Bona, in risposta alla richiesta del Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO.
“Direi che con questo la questione è chiusa”, ha commentato Artale. La risposta di Della Bona conferma quanto precisato dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef Villarosa in relazione al quesito presentato da Finco circa l'interpretazione dell'ultimo capoverso della Tabella allegata I del Decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici"- cd. Ecobonus (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020), in relazione alla posa in opera.
Il quesito ha chiesto conferma dell'interpretazione secondo la quale i costi esposti nella suddetta Tabella I NON includono - oltre alle prestazioni professionali ed all'Iva - anche la posa in opera.
“Questa è l'interpretazione che diamo come Federazione”, spiega il Direttore Generale Finco, “poiché una ipotesi diversa, in senso restrittivo, sembrerebbe del tutto contraria alla ratio ed alla volontà espressa a più riprese dal Decisore, ma il vocabolo "complementari" si presta ad equivoci: infatti, in senso letterale, per "opere complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie" potrebbero intendersi opere diverse dalla posa in opera stessa.
La prudenza legata alla suddetta incertezza interpretativa sta creando non pochi problemi alla fluidità del mercato”, osserva Artale.
Riportiamo la risposta fornita dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef Villarosa:
Egregio Dott. Artale,
in merito alla questione rappresentata con la mail in calce, si rappresenta quanto segue:
Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.
A tal proposito l'allegato I al decreto requisiti prevede che:
"I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie", con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
In ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare direttamente il Mise.
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