Il Superbonus 110% vale anche per le dimore storiche. A chiarirlo è l'articolo 80, comma 6, del cosiddetto Dl Agosto, che estende gli incentivi fiscali introdotti dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). A condizione però che siano aperte al pubblico.
In particolare il comma 6 modifica l’articolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio, stabilendo che le e detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Pertanto, le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus) sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.
Nella relazione tecnica che accompagna il testo in esame si segnala che sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati in sede di relazione tecnica al decreto Rilancio, in considerazione della circostanza che, in quell’occasione, il recupero di gettito derivante dall’esclusione delle categorie catastali in esame non era stato considerato, a fini prudenziali.
Come richiedere la detrazione e per quali interventi
Come sopra ricordato, l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. L'articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.