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Superbonus 110% aree terremotate: dal MEF chiarimenti su cessione del credito e sconto in fattura

Risposta a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera sull’applicazione del superbonus 110% per gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici e sull'esercizio delle opzioni per lo sconto o la cessione, in base alla deroga prevista dall’art. 2, co. 3-quater del Dl n. 11 del 2023

lunedì 14 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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In merito all’applicazione del superbonus al 110% per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici, e all'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in base alla deroga prevista dall’articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge n. 11 del 2023, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, ha risposto il 9 aprile scorso in commissione Finanze della Camera a un'interrogazione – primo firmatario Giulio Cesare Sottanelli (AZ-PERRE) – volta a chiarire il quadro normativo attualmente vigente, oggetto di stratificazioni a partire dagli eventi sismici del 2009.

Il documento dei commercialisti

Ricordiamo che il 7 marzo scorso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Lo «speciale superbonus eventi sismici» al 110% (con opzioni di sconto o cessione) sulle spese sostenute sino a fine 2025”, che esamina il complesso intreccio normativo che disciplina l’applicazione del c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020 per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici che compete anche nel caso in cui gli interventi agevolati beneficino del contributo previsto per la ricostruzione.

Riportiamo la risposta del sottosegretario al MEF Federico Freni all'interrogazione.

I chiarimenti del MEF

“Con il documento in esame l’Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto « superbonus rafforzato » di cui al comma 4-ter, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l’Onorevole chiede di sapere « se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il superbonus è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « sconto in fattura » e cosiddetto « cessione del credito »). L’esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l’ambito di operatività.

In particolare, a decorrere dal 17 febbraio 2023, l’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l’esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica « agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ».

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:
1. sussistano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:
a) per gli interventi non effettuati da condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) per gli interventi effettuati da condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
2. sia stata « presentata l’istanza per la concessione di contributi ».

Inoltre, sempre l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell’articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al superbonus di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009”.

Ciò premesso, il sottosegretario Freni rappresenta che, “sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall’Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l’altro:
- per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);
- per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:
a) entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;
b) gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l’evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 11 del 2023)”.

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