È possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis per emendare la mancata trasmissione all'ENEA dell'asseverazione del tecnico abilitato ed il mancato invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei crediti ceduti/scontati?
Al quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 406 del 31 luglio 2023.
Mancato invio dell'asseverazione entro i termini previsti
L'istante riferisce di aver avviato, nel corso del 2022, dei lavori edilizi per l'efficientamento energetico, che danno diritto al cd Superbonus (110%), sull'immobile di proprietà, composto da due subalterni e configurato quale "edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate", in conformità a quanto disposto dall'art. 119 comma 9 lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nel medesimo anno sono state sostenute le prime spese relative all'intervento trainante di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
In esito al raggiungimento 1° SAL, le ditte ed i professionisti fino a qui impiegati nel cantiere hanno emesso le rispettive fatture, alcune delle quali, a seguito di accordo col fornitore, riportano l'opzione per lo "sconto in fattura" ex art. 121 del DL 34/2020 che, come previsto dall'art. 121 comma 1bis del DL 34/2020, può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori.
Per concludere l'iter e far traslare il credito in capo al soggetto concedente lo sconto, risulta necessario presentare, entro il 16 marzo dell'anno successivo, la "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" completa in ogni sua parte.
Per le spese del 2022, la scadenza di presentazione della suddetta comunicazione è stata prorogata al 31/03/2023. Prodromico alla comunicazione precedente è l'invio all'ENEA, da parte dei tecnici abilitati, dell'asseverazione di cui al DM 6.8.2020 c.d. decreto ''Asseverazioni''.
Il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare l'asseverazione all'ENEA relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA ed intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 01/04/2023.
Richiesta della remissione in bonis
L'istante chiede se, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 come già accade per la scheda descrittiva dell'intervento sia possibile inviare tardivamente all'ENEA anche l'asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta inviata l'asseverazione, possa avvalersi dello medesimo istituto anche per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31/12/2022).
L'istante ha riferito all'Agenzia delle Entrate che, "sentito il tecnico l'asseverazione non è stata generata in quanto risultava impossibile caricare le informazioni e la documentazione essendo il portale ENEA sovraccarico. Nonostante numerosi tentativi non è riuscito a predisporla in tempo utile all'assolvimento del successivo obbligo comunicativo verso l'Agenzia delle Entrate. Per questo si è deciso di presentare interpello così da capire se fosse possibile caricarla sul portale ed inviarla all'ENEA sfruttando la remissione in bonis".
AdE: l'assenza dell'asseverazione non consente il ricorso alla remissione in bonis
Nella Risposta l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa in materia, osserva che “nel caso in trattazione, per stessa ammissione dell'istante, alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione ed invio all'ENEA, nessuna asseverazione, compilata «debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale» era stata predisposta. L'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012, per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono”.