Con la circolare n. 16/E, firmata il 29 novembre scorso dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate, a pochi giorni dalla pubblicazione delle Faq (LEGGI TUTTO), fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull’applicazione del decreto “Antifrodi” (il Dl n. 157/2021), la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (articolo 121, comma 2, del Dl “Rilancio”). Nello specifico, la circolare, nelle indicazioni, spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà e conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
SUPERBONUS 110%. Riguardo al Superbonus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il decreto “Antifrodi” ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l’agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Il documento precisa, inoltre, che tale visto di conformità – per il cui rilascio le spese sono ritenute detraibili – riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto dal decreto “Antifrodi” – spiegano le Entrate – trova applicazione:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 157/2021).
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in relazione all’esigenza di garantire sistematicità nell’applicazione delle disposizioni del decreto “Aanti-frodi” e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione delle frodi.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il decreto “Antifrodi” ha previsto l’adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell’adozione del predetto decreto, per l’asseverazione occorre fare riferimento:
- per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”
- per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del decreto “Rilancio”, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In ultimo, è evidenziato che resta comunque invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS. Con riferimento ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il Dl n. 157/2021 ha introdotto l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Per quanto riguarda il visto di conformità, esso va rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.
Inoltre, per quel che concerne la predetta attestazione, le Entrate precisano che essa deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori e va resa «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del Dl n. 34/2020, per cui è possibile fare riferimento:
- per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente
- per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Dl n. 34/2020.
Viene altresì chiarito che l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Ciò in quanto, anche in considerazione della ratio del decreto “Antifrodi” di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali agevolazioni, va rilevato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.
Dal punto di vista di applicazione temporale, l’Agenzia delle entrate spiega che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
Con la circolare, infine, viene precisato che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
CONTROLLI PREVENTIVI. La circolare, in ultimo, descrive i controlli previsti dal decreto “Antifrodi” che vengono effettuati dall’Agenzia delle entrate, nelle ipotesi in cui emergano specifici profili di rischio individuati dalla norma. In particolare, viene ribadito che, in caso di controlli preventivi, se non risultano confermati tali profili di rischio, il termine di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa. Inoltre, viene precisato che i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia, non procedono all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette o di astensione. Qualora tali soggetti procedano all’acquisto del credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.
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