Fisco

Superbonus 110% e Bonus Facciate, la Corte dei Conti sul nuovo trattamento contabile

Nell'audizione sul DEF 2023, la Corte dei Conti si sofferma anche sulle indicazioni di Eurostat – recepite dall'Istat – in merito alle modalità di contabilizzazione dei crediti d’imposta e al conseguente impatto sul saldo dell’indebitamento

lunedì 24 aprile 2023 - Alessandro Giraudi

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“Nella nuova edizione (gennaio 2023) del Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2022 edition, Eurostat ha fornito indicazioni sulle modalità di contabilizzazione e sul conseguente impatto sul saldo dell’indebitamento (sezione 2 “Time of recording”) dei crediti d’imposta; trattasi di chiarificazioni applicabili ai principali bonus edilizi, per dimensioni finanziarie, introdotti in Italia (Superbonus 110 per cento e Bonus Facciate). Come noto, tali due misure hanno visto un “tiraggio” molto superiore alle stime iniziali, pari rispettivamente a 36,5 e 5,9 miliardi, poi salite, negli ultimi aggiornamenti, a 67,12 e 19 miliardi, con un’eccedenza totale di oltre 43 miliardi”.


Lo ha ricordato la Corte dei Conti nell'audizione preliminare di mercoledì 19 aprile, dinanzi alle Commissioni congiunte bilancio di Camera e Senato, sull’esame del Documento di economia e finanza 2023.


“Nell’ambito delle regole di contabilità nazionale le modalità di registrazione dei crediti d’imposta dipendono dalla relativa natura di agevolazioni “pagabili” (payable) o “non pagabili” (non-payable). Sul punto, il nuovo Manuale individua tre caratteristiche in grado di incidere sulla probabilità che il credito venga utilizzato nella sua interezza e, quindi, sulla relativa natura: la trasferibilità a terzi, la possibilità di utilizzo differito nel tempo e quella di utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi.

Il riscontro tra la disciplina normativa del singolo credito d’imposta e queste tre caratteristiche porta a qualificare la misura come “pagabile” o “non pagabile”. Alla prima categoria appartengono quelle misure che non presentano limiti alla fruibilità del credito d’imposta, in quanto lo stesso è trasferibile o utilizzabile con ampia flessibilità in compensazione. Ne deriva una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito fiscale sarà utilizzato nella sua interezza, imponendo all’Amministrazione la registrazione dello stesso come spesa, per un ammontare pari all’intero importo maturato, nell’anno di sostenimento dell’iniziativa agevolata da parte del beneficiario. Diversamente, in presenza di forti limitazioni al regime di cessione o di utilizzo in compensazione, il credito è definito come “non pagabile”, non essendo certo che il beneficiario riuscirà a usufruirne finanziariamente. In questo caso, la registrazione nei conti pubblici avviene come minore entrata tributaria, nel momento dell’utilizzo del credito fiscale.

Da quanto descritto, emerge come il regime contabile da applicare allo specifico credito d’imposta non modifica le dimensioni complessive del relativo impatto sull’indebitamento netto nell’arco temporale di utilizzo; ciononostante, i due modelli contabili differiscono quanto al profilo temporale di tale impatto: per i crediti d’imposta “non pagabili”, l’impatto è diluito negli anni di utilizzo degli stessi; quando la misura è classificata come “pagabile”, l’impatto sui conti pubblici si concentra invece esclusivamente nel primo anno. I due regimi contabili non si differenziano in termini di impatto sull’evoluzione del debito pubblico; quest’ultimo, infatti, rimane ancorato ai flussi di fabbisogno e, quindi, all’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, con connessa riduzione degli incassi.

In coerenza con tale quadro interpretativo, Istat, in accordo con Eurostat, ha modificato, nell’aggiornamento del 1° marzo u.s., il trattamento contabile del “Superbonus 110 per cento” e del cosiddetto “Bonus facciate” a partire dal 2020. Entrambi i crediti di imposta sono ora classificati come crediti di imposta “pagabili”, e registrati nel conto consolidato come spese per l’intero ammontare, nel momento in cui il contribuente sostiene l’intervento che attribuisce il diritto al beneficio fiscale.

L’operazione contabile”, spiega la Corte dei Conti, “ha inciso, in ciascun esercizio del triennio 2020-2022, sia sul lato delle entrate, determinandone una revisione al rialzo in ragione degli importi utilizzati in compensazione (+5,4 miliardi nel 2022), sia, in misura più consistente, sul fronte della spesa, causando la crescita della voce “contributi agli investimenti”, di importo pari ai crediti fiscali maturati in ciascuna annualità. In particolare, nel 2021 il differenziale di tale voce tra i dati del DEF2023 e della NTI 2023-2025 è di 36,5 miliardi, mentre nel 2022 esso sale a 53,2 miliardi”.

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