Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina” , e contenente "alcune norme di interesse per il settore edile che si integrano con le recenti disposizioni in materia di attestazione di congruità della manodopera in edilizia ex DM 143 del 25 giugno 2021".
Lo segnala la CNCE nella comunicazione n. 818 del 26 maggio scorso (in allegato).
“L’art. 23 bis del provvedimento in questione, ha modificato il comma 43-bis dell’art. 1 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), nella parte in cui stabilisce che la previsione dell’indicazione dei CCNL edili per i datori di lavoro che eseguono lavori edili, ai fini dei benefici fiscali, “si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore ai 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali o territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti nell’allegato X del Dlgs 81/2008”.
Il provvedimento legislativo, che acquista la sua efficacia dal 27 maggio 2022, riconferma che per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili”.
La CNCE segnala, in ultimo, “la disposizione contenuta nell’art. 10 – bis che prevede, a partire dal 1 gennaio 2023, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese (attestazione SOA) con riferimento all’esecuzione dei lavori di importi superiori a 516.000 euro, al fine di poter accedere ai benefici previsti dalla normativa in materia”.